La quarta rivoluzione industriale, meglio nota come industria 4.0, si sta diffondendo a macchia d’olio anche nel nostro Paese. D’altronde, i benefici apportati dalle innovazioni proposte dall’industria 4.0 sono fortemente tangibili, e le varie industrie si stanno attrezzando per essere sempre ad ottimi livelli qualitativi, con un processo di produzione scevro da colli di bottiglia e criticità, senza dimenticare il rapporto di fiducia tra ditta e customer e la sicurezza dei lavoratori.
In tal senso si inserisce il Piano Industria 4.0, che offre degli sgravi fiscali alle aziende. Il più delle volte può bastare un’autocertificazione firmata dal rappresentante legale dell’azienda per ottenere il beneficio finanziario, ma cosa succede quando il bene iperammortizzato ha un valore superiore a 500.000 euro? In queste situazioni si procede ad una perizia tecnica, che può essere rilasciata indistintamente da un ingegnere o da un perito industriale: l’importante è che siano iscritti ad uno dei rispettivi albi professionali e che dichiarino “la propria “terzietà” rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia”.
Questa perizia tecnica non è altro che un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. In sostanza, con questa perizia tecnica si provvede ad accertare che il bene in questione è dotato di caratteristiche tecniche tali “da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Le linee guida per far sì che un’azienda possa richiedere gli sgravi fiscali connessi all’iperammortamento e al superammortamento sono stabilite dalla circolare N.4/E del 30/03/2017. Per farla breve, il beneficio è garantito solo in seguito al soddisfacimento dei requisiti di legge. Ma non è tutto: è necessario anche che la perizia (attestato di conformità) sia corredata da un’analisi tecnica.
Ma cosa deve essere contenuto nell’analisi tecnica che accompagna la perizia? Anzitutto deve essere operata una descrizione tecnica del bene per cui si intende ricevere lo sgravo fiscale o comunque il beneficio. E’ opportuno specificare nel dettaglio il costo del bene e anche dei suoi componenti o accessori, esattamente come viene riportato nelle fatture o nei documenti di leasing. Dopo la descrizione tecnica, l’analisi non può prescindere da una descrizione approfondita delle caratteristiche che riguardano i beni strumentali: solo così sarà possibile capire se vengono effettivamente soddisfatti i requisiti obbligatori (e quelli facoltativi).
Come terzo step, l’analisi tecnica deve stabilire che il bene in questione è effettivamente “interconnesso”: pertanto, la perizia deve dotarsi di una verifica dei requisiti di interconnessione. Scendendo nel dettaglio, il bene è interconnesso (e pertanto può ottenere lo sgravo) solo se scambia informazioni con i sistemi interni, come ad esempio il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione e i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, e con i sistemi esterni, in primis clienti e fornitori, servendosi di “un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute”: un esempio classico è l‘HTTP.
Inoltre, nella perizia deve risultare che il bene per cui si richiede il beneficio è identificato univocamente, in modo tale da poterne riconoscere l’origine delle informazioni. Per questo aspetto è necessario l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti: il più famoso è ovviamente l’indirizzo IP. Nell’analisi tecnica devono infine figurare altri due aspetti. Il primo è un’accurata descrizione che spiega nel dettaglio come l’impianto si interconnette al sistema di produzione e alla fornitura. L’altro è una rappresentazione dei flussi di materiali che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.
Va infine precisato che l’analisi tecnica deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione, e può essere messa a disposizione solo in caso di richiesta da parte degli organi di controllo o nell’eventualità di un mandato dell’autorità giudiziaria.